DISCIPLINARE PER L’ATTUAZIONE DEL PROGRAMMA GENETICO DELLE RAZZE BOVINE VALDOSTANE (EMISSIONE 2020)

CAPITOLO I
ORGANIZZAZIONE

Art. 1
Ai sensi dell'articolo 13 del D. Lgs. 52 del 11 maggio 2018, l'Associazione Nazionale Allevatori Bovini di Razza Valdostana (A.N.A.Bo.RA.VA.), giuridicamente riconosciuta con decreto D.P.R. del 22-06-1987, gestisce, in qualità di Ente Selezionatore, i Programmi genetici per il miglioramento delle razze bovine Valdostane, che si articolano in:
1) Programma genetico: Valdostana Pezzata Rossa (in sigla VPR)
2) Programma genetico: Valdostana Pezzata Nera-Castana (in sigla VPN-CAST)
I Programmi genetici sono basati sul presente disciplinare ed in armonia con la normativa dell’Unione Europea: Reg. UE 2016/1012.

Art. 2
I Programmi genetici sono svolti secondo le norme previste dai successivi articoli e hanno lo scopo di miglioramento delle due razze valdostane promuovendone nel contempo la valorizzazione economica.
Le attività di cui al presente Disciplinare sono sottoposte alla vigilanza del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali di seguito definito “Ministero” oppure “Autorità competente”.
I Programmi di miglioramento genetico delle due razze valdostane si attua su tutto il territorio della Repubblica Italiana.
I soggetti appartenenti alla razza Valdostana Pezzata Rossa e alla razza Valdostana Pezzata Nera-Castana confluiscono nei rispettivi programmi genetici sulla base delle disposizioni di cui all’art.1 delle Norme Tecniche di Selezione.


Art. 3
... è
possibile scaricare la versione completa del disciplinare (2020) e il relativo DM del 23-06-2020 in formato PDF (č necessario Acrobat Reader)